martedì 24 marzo 2009

Statuto Sociale

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Art.1
Costituzione – Sede – Denominazione – Forma Giuridica


1.E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, con Sede Legale in via Pulsano nella Fraz. TESSANO, nel comune di Dipignano (CS), l'Associazione denominata: Associazione “San Francesco Saverio”, di seguito detta semplicemente “Associazione”.
2.La Sede può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.
3.L'associazione è disciplinata dal seguente statuto.

Art.2
Durata – Autonomia – Principi Ispiratori

1.La durata dell’Associazione è illimitata nel tempo, connessa al perpetuarsi dello scopo sociale, e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati, salvo diverse prescrizioni di legge o quanto previsto dai successivi articoli statutari.
2.L’Associazione è autonoma nell’organizzazione delle proprie attività.
3.L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, indipendente da qualsiasi altra associazione, comitato, ente pubblico e/o privato, da qualsiasi organo sovranazionale, nazionale o locale di governo, senza scopo di lucro, anche indiretto, ai sensi e per gli effetti delle norme di cui agli artt. 36 e ss cod. civ..

Art.3
Finalità – Attività


1.In conformità di quanto disposto nell'atto costitutivo, l'Associazione intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e civile; ed inoltre l'assenza di fini di lucro, principi di solidarietà e non violenza e promozione del territorio.
2.L'associazione:
svolge attività di promozione e utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, a finì di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3.Le finalità che si propone sono principalmente di carattere sociale, culturale, ricreativo, sportivo, in particolare promuovere, sviluppare e sostenere il territorio attraverso:
Attività culturali: convegni, mostre, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e documenti, concerti, feste o eventi in genere, momenti conviviali, sagre, ecc.
Attività di formazione: per esempio corsi di diverso genere rivolti a diverse categorie di persone; attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, ecc.
Attività editoriale: pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, attraverso strumenti cartacei o tramite un futuro sito web.
Attività di Promozione: promuovere iniziative che favoriscano le relazioni sociali; promuovere e pubblicizzare i talenti emergenti; promuovere un'azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso; promuovere e valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità; quant'altro si renderà utile e necessario per giungere alle finalità proposte.
Beneficenza: porsi come punto di riferimento e favorire attraverso varie iniziative le categorie di persone meno abbienti, bisognose, portatori di handicap o svantaggiati in genere, attraverso raccolta fondi, donazioni, contributi o organizzando lotterie, pesche, sottoscrizioni o quant'altro possa essere necessario allo scopo.
Rifacendosi ai principi di cui all'art.3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.
4.L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi o finalità sociali, collaborando anche con altre Associazioni o Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.
5.L'Associazione potrà svolgere, promuovere e gestire tutte le attività direttamente connesse o accessorie a quelle sopraelencate, quindi di natura statutaria, in quanto integrative (o come sorta di finanziamento) delle stesse, o idonee al raggiungimento degli obiettivi sociali.
6.Tutti i proventi delle attività svolte dall'Associazione saranno destinate alle attività statutarie.

Art.4
Soci – Modalità di ammissione dei Soci


1.Possono aderire all'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che, siano essi persone fisiche, giuridiche o enti pubblici e/o privati, partecipino alle attività dell'organizzazione, ne condividano gli scopi e si impegnino, in qualsiasi modo, ciascuno secondo le proprie capacità e possibilità, a realizzarli e accettino, sottoscrivendo il tesseramento, il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2.Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare richiesta scritta al Presidente.
3.La richiesta di ammissione dovrà contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare senza alcuna riserva lo statuto e l'eventuale regolamento interno nonché, presa visione dell'informativa sulla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali.
4.Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda di iscrizione dovrà essere controfirmata dall'esercente potestà parentale sul medesimo
5.La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di iscrizione all'associazione.
6.La domanda di iscrizione potrà essere accolta o respinta dal Consiglio Direttivo, che delibererà in merito con espressa motivazione. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l’aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea.
7.In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 7 (sette) giorni dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota di tesseramento e quella annuale di iscrizione, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'Associazione firmata dal Presidente.
8.L'iscrizione all'Associazione decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo, che dovrà esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della richiesta, deliberando l'iscrizione dei nuovi aderenti nel "Libro (o Elenco) dei Soci”.
9.L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; è libera e senza discriminazione di alcuna razza, sesso, fede religiosa, orientamento politico o quant'altro, purché l'attività del socio non sia in contrasto con le finalità dell'Associazione.
10.Esistono 4 (quattro) categorie principali di soci:
Soci Fondatori (coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo)
Soci Ordinari (coloro che partecipano e aderiscono versando la quota di iscrizione annuale stabilita)
Soci Onorari o Benemeriti (coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, attraverso la loro opera o il loro sostegno ideale alla vita dell'Associazione stessa – Soci Onorari sono anche i Soci Fondatori).

Art.5
Perdita della qualifica di Socio

1.La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza, per recesso o dimissioni volontarie.
2.Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Presidente dell'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (vedi art. 242 c.c.).
3.Le dimissioni volontarie hanno effetto dal 15° giorno dalla presentazione per iscritto al Consiglio Direttivo o al Presidente;
4.L'esclusione dei soci è immediatamente deciso e ratificato dal Consiglio Direttivo ed in caso di ricorso all'Assemblea, a seguito della discussione, approvato o meno da delibera dell'Assemblea:
per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione o lunga inattività; per indegnità o altro grave motivo (vedi art. 243 c.c.)..
5.Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 2 (due) anni.
6.Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
7.La perdita della qualita di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi e/o corrispettivi di alcun titolo, né la restituzione delle quote associative versate (vedi art. 244 c.c.).

Art.6
Diritti e Doveri dei Soci

1.Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.
2.Lo status di socio dell'Associazione, una volta acquisito, ha carattere permanente, è intrasmissibile (come anche le quote associative versate) e può venir meno solo nei casi espressamente previsti dalle norme del presente statuto..
3.I soci onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.
4.Tutti i soci hanno diritto di voto, ad eccezione dei minorenni.
5.Tutti i soci hanno diritto:
a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (per modifiche dello statuto, regolamenti o nomine);
a verbalizzare le proprie opposizioni;
ad eleggere e ad accedere alle cariche associative (es. Consiglio Direttivo) di controllo;
a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
a recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, secondo le modalità dell'art.5 dello statuto;
a controllare le attività dell'Associazione;
ad approvare il rendiconto annuale;
ad essere rimborsati di eventuali spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione, preventivamente commissionata;
a frequentare i locali dell'Associazione;
a partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
6.Tutti i soci sono obbligati:
ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative, impegnandosi per il raggiungimento dello scopo;
a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie convocate durante l'anno sociale;
svolgere la propria attività con spirito di solidarietà, in modo personale, diligente, spontaneo, gratuito e senza alcun fine di lucro;
a mantenere sempre un comportamento corretto e improntato all'insegna della buona fede nei confronti dell’ Associazione, degli aderenti e di terzi e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
a versare la quota iniziale di tesseramento e quella associativa annuale;
7.Fermi restando i predetti diritti e doveri, l’Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.


Art.7
Organi Sociali

1.Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vicepresidente;
il Segretario (facoltativo);
il Tesoriere.
2.I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione ( le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito) ma solo eventuale rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. (DPR n°645/94 e DL n°336/95 e r.m.)

Art.8
Assemblea dei Soci


1.L’Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci che alla data di convocazione siano in regola con il versamento della quota annuale di iscrizione ed iscritti nell' ”Elenco dei Soci”.
2.Ogni socio ha diritto ad un voto. A ciascun socio non può essere conferita più di una delega scritta a partecipare all'Assemblea, potendo rappresentare, quindi, un solo altro iscritto.
3.L’Assemblea, che è il massimo organo deliberante dell'Associazione, è presieduta dal Presidente che la convoca almeno una volta all’anno (entro il giorno 30 del mese di Dicembre) per l’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto economico-finanziario e per l'esame del bilancio preventivo e consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente stesso o il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci (vedi art. 20 c.c.). In caso di assenza del Presidente, a presiedere è il Vicepresidente assistito dal Segretario per la redazione dei relativi verbali.
4.L'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione e il giorno e l’ora dell'eventuale seconda convocazione, solitamente stabilita almeno per il giorno seguente, può avvenire, in caso di urgenza, anche in ora successiva dello stesso giorno rispetto alla prima convocazione.
5.Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede dell'Associazione o mediante avviso individuale a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio sul ricorso all’Assemblea, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno previsto, con lettera raccomandata o consegnata a mano, oppure anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica.
6.L’avviso di convocazione deve contenere: il giorno, l’ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione, l’ordine del giorno, un elenco per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto.
7.L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
8.L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione, in seconda convocazione l'Assemblea deve ritenersi validamente costituita indipendentemente dal numero degli intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti (se ordinaria) o col voto di 1/3 (un terzo) dei soci (se straordinaria). Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno). L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
9.Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto (vedi art. 211 c.c.).
10.Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure: da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).
11.L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
provvedere ogni 5 (cinque) anni ad eleggere e/o sostituire i membri del Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, stabilendone inoltre la composizione numerica;
discutere, approvare o rigettare il bilancio consuntivo e preventivo o il rendiconto annuale;
definire le linee guida del programma generale annuale di attività;
approvare le relazioni annuali da presentare al Consiglio Direttivo;
approvare le variazioni delle quote annuali proposte dal Consiglio Direttivo;
approvare regolamenti e/o l'eventuale regolamento interno e variazioni, proposti dal Consiglio Direttivo;
deliberare in via definitiva ( a seguito ricorso) sulle domande di mancate nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
discutere e deliberare sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e inserito nell'ordine del giorno.
12.L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
modifica dello Statuto, in presenza di almeno 2/3 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
scioglimento dell’Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore.

Art.9
Consiglio Direttivo


1.Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione.
2.Esso è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. Nessun compenso spetta ai membri del Consiglio Direttivo in relazione dell'attività di consigliere svolta da ciascuno; tuttavia, nel caso in cui uno dei componenti dell'organo presti la propria attività professionale in favore dell'Associazione, dovrà essere dalla stessa retribuito secondo le tariffe professionali.
3.I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.
4.Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
5.Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.
6.Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vice-presidente e un Segretario/economo o Tesoriere.
7.Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Ha il compito di amministrare l'Associazione occupandosi della gestione ordinaria e straordinaria della medesima. 8.Il Consiglio direttivo attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:
eleggere il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e il Segretario/economo;
formulare le linee guida del programma annuale dell'Associazione, da sottoporre all'Assemblea;
redigere ed attuare il programma particolareggiato (trimestrale) dell'Associazione;
attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'Assemblea;
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare eventualmente dall’Assemblea dei soci;
predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e/o il rendiconto annuale economico e finanziario;
provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale, nonché le previsioni di spesa.
redigere la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;
accogliere o rigettare le domande di ammissione di nuovi aderenti;
deliberare sulla morosità dei soci;
adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
deliberare sulle dimissioni dei soci e sulla revoca della loro qualità;
9.provvedere alla convocazione dell'Assemblea che dovrà nominare il nuovo Consiglio Direttivo in caso di scioglimento del precedente.
10.Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.
11.Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 3 (tre) consiglieri ne facciano richiesta, senza alcuna specifica formalità.
12.Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
13.Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi (attraverso i mezzi accennati all'Art.8, comma 5 del presente statuto) almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.
14.I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
15.L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni annue del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.
16.Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
[NOTA: la composizione, la durata, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il funzionamento dell’organo direttivo sono del tutto rimesse all’autonomia statutaria].

Art.10
Il Presidente

1.Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, ed è eletto in seno a quest'ultimo organismo a maggioranza dei voti dei presenti.
2.In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d'età.
3.Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi, e dirige l'associazione in tutte le sue attività; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.
4.Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo in cui è in carica il Consiglio Direttivo, è rieleggibile e cessa dalla sua carica qualora non ottemperi a tutti i suoi compiti così come contemplati nello statuto sociale.
5.Compiti particolari del Presidente sono:
convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento;
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza liberatoria per esonero responsabilità o semplice ricevuta;
sovrintendere alla gestione economica e amministrativa dell'Associazione;
deliberare su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea generale dei soci, del Consiglio Direttivo o di altro eventuale organo dell'Associazione;
in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Art.11
Il Vicepresidente


Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia temporaneamente impossibilitato a farlo, esclusivamente nei compiti e mansioni per cui abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Art.12
Il Segretario

1.Il Segretario coadiuva il Presidente, è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica (rinnovabile) per lo stesso periodo di tempo in cui è in carica il Consiglio Direttivo.
2.Compiti particolari del Segretario sono:
dare esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
redigere, sottoscrivere ed eventualmente custodire i verbali delle riunioni assembleari e degli altri eventuali organi;
tenere aggiornati i registri dell'Associazione e il “Libro-Elenco dei Soci”;
firmare la corrispondenza corrente e svolgere ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.

Art.12-Bis
Il Tesoriere

Il Tesoriere (o qualora non fosse presente: il Segretario/Economo) è responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale. Cura l'amministrazione, quindi, dell'Associazione tiene aggiornati i libri contabili, nonché si occupa delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art.13
Cariche Sociali

1.Tutte le cariche sociali menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività prestata nell'interesse dell'Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico.
2.Le cariche sociali hanno la durata di 5 (cinque) anni e possono essere riconfermate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del suindicato periodo decadono allo scadere del medesimo.
3.E’ vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

Art.14
Quota


1.La quota annuale di iscrizione all'Associazione è determinata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno. Tale quota deve essere versata possibilmente ad inizio anno, o per dimostrati motivi, al massimo un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale, non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione.
2.I soci non in regola con il pagamento della quota non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, non sono né elettori né eleggibili alle cariche del comitato e non possono prendere parte a nessuna attività dell'organizzazione.

Art.15
Patrimonio – Mezzi Finanziari – Risorse Economiche


1.Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività. Il patrimonio è costituito:
da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
dai contributi e quote associative dei propri soci determinate dal C.D. e costituenti il fondo comune;
quote straordinarie elargite da soci o privati, persone fisiche e/o giuridiche esterne all'Associazione;
da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
contributi provenienti da organizzazioni, istituzioni, enti pubblici e/o privati, dallo Stato e dalla U.E.;
erogazioni liberali pubbliche e private;
lasciti ed eredità legali accettati con beneficio di inventario;
contributi di organismi internazionali;
rimborsi derivanti da convenzioni;
acquisti mobiliari ed immobiliari;
proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione (definiti “autofinanziamento”);
proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi, occasionali attività produttive marginali;
eventuali avanzi di gestione
ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2.I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea che li ratifica e ne determina l’ammontare.
3.All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4.L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie.

Art.16
Esercizio sociale - Bilancio


1.L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2.Entro il 30 Aprile di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l’approvazione in Assemblea (vedi art. 20 c.c.).
3.I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
4.I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione i 20 giorni che precedono l’Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art.17
Libri Sociali e Registri Contabili


1.I libri sociali e i registri contabili essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
il libro dei soci;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
il libro giornale della contabilità sociale;
il libro dell’inventario;
2.Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere (o dal Segretario/Economo) in ogni pagina.
3.Qualora si usassero per comodità strumenti elettronici quali Personal Computer, possono essere aboliti tali strumenti (libri) elencati in precedenza, e creati dei “libri elettronici” in specifici file, purché vengano periodicamente (ad ogni aggiornamento degli stessi) stampate, numerate e firmate (come sopra) tutte le pagine, di tutti i “libri” dei relativi ambiti, ratificate alle riunioni del Consiglio Direttivo e poste a disposizione di tutti i soci che volessero prenderne visione.

Art.18
Clausola Compromissoria


Tutte le controversie che dovessero insorgere, direttamente o indirettamente, tra l'Associazione e i soci, nonché tra i soci medesimi inerenti all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità del presente statuto
preliminarmente:
dovranno essere discusse e risolte dinanzi al Conciliatore nominato secondo procedure stabilite dalla legge 29 dicembre 1993, n° 580 e dal Regolamento adottato dalla Camera di Commercio di Cosenza;
in difetto:
1) Potranno essere devolute alla decisione di un Arbitro o di un Collegio Arbitrale (composto da 3 (tre) membri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo dai due Arbitri così designati o in difetto dal Presidente del Tribunale di Cosenza) da nominarsi su richiesta di una delle parti che dovrà darne comunicazione all'altra mediante invio di lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza della decisione presa dalla Camera di Conciliazione o entro 30 (trenta) giorni dalla nomina del Conciliatore nel caso di rifiuto dell'altra parte. Il tutto in conformità delle regole di procedura del regolamento della Camera di Commercio di Cosenza che le parti sin d'ora dichiarano espressamente di conoscere e di accettare integralmente.
L'Arbitro o il Collegio Arbitrale deciderà:
a. secondo diritto/equità, procedendo seguendo le norme del codice di procedura civile (arbitrato rituale);
b. secondo diritto/equità, liberamente e senza vincoli di forma (arbitrato irrituale).
Le parti potranno richiedere all'Arbitro o al Collegio Arbitrale di osservare, oltre che le procedure della Camera Arbitrale di Cosenza, anche le disposizioni contenute nel Regolamento Nazionale delle Camere Arbitrali depositato presso la Camera di Commercio di Milano.
Le decisioni dell'Arbitro o del Collegio Arbitrale saranno definitive e non impugnabili, provvedendo anche sulle spese e competenze spettanti all'Arbitro sulla scorta delle tariffe professionali che tali prestazioni prevedono.
2) Saranno esclusivamente di competenza del Foro di Cosenza.

Art.19
Scioglimento dell'Associazione


Lo scioglimento dell’Associazione (vedi art. 27 c.c.) è deliberato dall’Assemblea dei soci, riunita in forma straordinaria, che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (vedi art. 31 c.c.).
All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'associazione di devolvere il patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.20
Norme di Funzionamento


Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, devono essere rese chiare a ciascun socio al momento dell'iscrizione all'organizzazione e messe a disposizione dello stesso (con eventuale copia se richiesta).

Art.21
Norme Residuali e Disposizioni Finali


1.Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l'Assemblea ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia, in particolare dalla legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991. n° 266; del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 e dalla legislazione regionale sul volontariato. si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
2.Il presente statuto, che deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione, costituisce parte integrante dell' ATTO COSTITUTIVO dell'”ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO SAVERIO ”, redatto in pari data.

Art.22
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.


Tessano, 12 Febbraio 2009

Il Presidente
(M. R.)

Il Segretario
(A. C.)

Iscrizione Agenzia delle Entrate: N°1128 serie 3^ (Cosenza 19/02/2009)
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